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PROROGATO IL BONUS RISTRUTTURAZIONI

BONUS RISTRUTTURAZIONE PROROGATO FINO AL 31.12.2021

L’agevolazione fiscale sugli interventi di ristrutturazione edilizia è disciplinata dall’art. 16-bis del Dpr 917/86 e consiste in una detrazione Irpef ripartita in 10 quote annuali di pari importo.

Il bonus è previsto, anche per chi acquista in interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia, riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione, che provvedano entro 18 mesi dalla data di termine dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione dell'immobile.

Indipendentemente dal valore degli interventi eseguiti, l’acquirente o l’assegnatario dell’immobile deve comunque calcolare la detrazione su un importo forfetario, pari al 25% del prezzo di vendita o di assegnazione dell’abitazione (comprensivo di Iva).

L’agevolazione consiste in una detrazione dall’Irpef calcolata su un costo forfettario di ristrutturazione dell’immobile. Per le spese di acquisto sostenute nel periodo compreso tra il 26 giugno 2012 e il 31 dicembre 2021, la detrazione è pari al 50% e spetta su un importo massimo di spesa di 96.000 euro. La detrazione deve essere sempre ripartita in 10 rate annuali di pari importo.



COME CALCOLARE LA DETRAZIONE

Indipendentemente dal valore degli interventi eseguiti, l’acquirente o l’assegnatario dell’immobile deve comunque calcolare la detrazione su un importo forfettario pari al 25% del prezzo di vendita, risultante dall’atto di acquisto o di assegnazione. Il prezzo comprende anche l’Iva addebitata all’acquirente.


 

ESEMPIO

Acquisto nel 2021 di un immobile (facente parte di un complesso ristrutturato) del valore di € 200.000,00.

Calcolo del costo forfettario di ristrutturazione pari al 25% del valore

Costo di ristrutturazione = € 200.000,00 x 25% = € 50.000,00

La detrazione Irpef spettante risulta pari al 50% del costo forfettario di ristrutturazione

Detrazione Irpef = € 50.000,00 x 50% = € 25.000,00

 

QUANDO PUÒ ESSERE RICHIESTA

Le condizioni necessarie per usufruire dell’agevolazione sono le seguenti:

  • l’unità immobiliare deve essere ceduta dall’impresa di costruzione che ha eseguito gli interventi l’acquisto o l’assegnazione dell’unità abitativa deve avvenire entro 18 mesi dalla data del termine dei lavori

  • l’immobile acquistato o assegnato deve far parte di un edificio sul quale sono stati eseguiti interventi di restauro e di risanamento conservativo o di ristrutturazione edilizia riguardanti l’intero edificio.

  • L’agevolazione trova applicazione, pertanto, a condizione che gli interventi edilizi riguardino l’intero fabbricato (e non solo una parte di esso, anche se rilevante).

Non spetta se sono stati eseguiti interventi di semplice manutenzione ordinaria o straordinaria il termine “immobile” deve essere inteso come singola unità immobiliare e l’agevolazione non è legata alla cessione o assegnazione delle altre unità immobiliari che costituiscono l’intero fabbricato, così che ciascun acquirente può beneficiare della detrazione con il proprio acquisto o assegnazione. Interventi di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia art. 3, comma 1, del Dpr 380/2001 - lettere c) e d) INTERVENTI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA sono quelli fatti per la conservazione dell’edificio e per assicurarne la funzionalità (per esempio, consolidamento, ripristino e rinnovo degli elementi costitutivi dell’edificio, inserimento di elementi sono quelli volti a trasformare un edificio mediante un insieme sistematico di opere che possono portare a un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente accessori e di impianti necessari).


Fonte sito agenzia delle entrate: link qui



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